BANDI E FONDI
Le finestre di finanziamento, sempre aggiornate.
FNC, Fondimpresa, Forma.Temp e bandi regionali, raccolti dalle fonti pubbliche.
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In apertura
L'obiettivo è garantire un sostegno alle aziende, ai lavoratori e alle lavoratrici interessati da sospensioni lavorative a seguito di sottoscrizioni di contratti o accordi aziendali di solidarietà, quali strumenti finalizzati alla salvaguardia o all'ampliamento del livello occupazionale. Tale finalità è perseguita attraverso il sostegno al reddito dei lavoratori e l'incentivo alle aziende. Il bando finanzia: a) PROGETTI AZIENDALI in cui siano previsti uno o più dei seguenti interventi: Forme innovative di organizzazione aziendale finalizzate al rilancio ai sensi dell’art.17 quinquies della L.R. n. 22/2006. Misure di responsabilità sociale dell’azienda finalizzate al mantenimento dell’occupazione (welfare aziendale), ivi compresa la concessione di voucher/benefit ai lavoratori. Trasformazione del contratto di solidarietà già stipulato in contratto di solidarietà espansivo ai sensi del comma 3.bis dell’art. 41 del D.Lgs.148/2015. b) PERCORSI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE dei lavoratori connessi ai progetti aziendali - di cui al punto precedente - da svolgersi: durante il periodo di vigenza dell’Accordo o del Contratto di Solidarietà e non oltre i 12 mesi dall’accoglimento della domanda. nel periodo di sospensione previsto dal contratto di solidarietà fuori dal normale orario di lavoro, a meno che durante tali orari, i lavoratori interessati non risultino sospesi in attuazione del Contratto di Solidarietà. Il costo ora formazione allievo è riconosciuto sulla base di una Unità di Costo Standard (UCS) pari a €17,351 c) INDENNITà DI PARTECIPAZIONE riconosciuta ai lavoratori in sospensione che partecipano ai percorsi di riqualificazione professionale. L’indennità di partecipazione è pari al 100% del valore del costo del percorso di riqualificazione professionale per singolo lavoratore, pari dunque a €ora 17,35. L’ammontare dell’indennità sommata all’importo dell’integrazione salariale nell’intero periodo di durata del contratto o accordo di solidarietà non può superare l’importo della mancata retribuzione corrispondente alle ore di riduzione del proprio orario di lavoro nel medesimo periodo.
L'obiettivo è garantire un sostegno alle aziende, ai lavoratori e alle lavoratrici interessati da sospensioni lavorative a seguito di sottoscrizioni di contratti o accordi aziendali di solidarietà, quali strumenti finalizzati alla salvaguardia o all'ampliamento del livello occupazionale. Tale finalità è perseguita attraverso il sostegno al reddito dei lavoratori e l'incentivo alle aziende. Il bando finanzia: a) PROGETTI AZIENDALI in cui siano previsti uno o più dei seguenti interventi: Forme innovative di organizzazione aziendale finalizzate al rilancio ai sensi dell’art.17 quinquies della L.R. n. 22/2006. Misure di responsabilità sociale dell’azienda finalizzate al mantenimento dell’occupazione (welfare aziendale), ivi compresa la concessione di voucher/benefit ai lavoratori. Trasformazione del contratto di solidarietà già stipulato in contratto di solidarietà espansivo ai sensi del comma 3.bis dell’art. 41 del D.Lgs.148/2015. b) PERCORSI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE dei lavoratori connessi ai progetti aziendali - di cui al punto precedente - da svolgersi: durante il periodo di vigenza dell’Accordo o del Contratto di Solidarietà e non oltre i 12 mesi dall’accoglimento della domanda. nel periodo di sospensione previsto dal contratto di solidarietà fuori dal normale orario di lavoro, a meno che durante tali orari, i lavoratori interessati non risultino sospesi in attuazione del Contratto di Solidarietà. Il costo ora formazione allievo è riconosciuto sulla base di una Unità di Costo Standard (UCS) pari a €17,351 c) INDENNITà DI PARTECIPAZIONE riconosciuta ai lavoratori in sospensione che partecipano ai percorsi di riqualificazione professionale. L’indennità di partecipazione è pari al 100% del valore del costo del percorso di riqualificazione professionale per singolo lavoratore, pari dunque a €ora 17,35. L’ammontare dell’indennità sommata all’importo dell’integrazione salariale nell’intero periodo di durata del contratto o accordo di solidarietà non può superare l’importo della mancata retribuzione corrispondente alle ore di riduzione del proprio orario di lavoro nel medesimo periodo.
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Le risorse disponibili per l’erogazione dei suddetti contributi, così come determinato con D.G.R. n. 6185 dell’8 febbraio 2017, ammontano a: Euro 700.000,00, già trasferite ad ARIFL con DDUO 12984 del 6 dicembre 2016 sul capitolo 15.03.104.10706 "Contributi per il sostegno agli accordi di solidarietà in attuazione della l.r. 21/2013" per l’erogazione dei contributi connessi alla gestione del presente provvedimento; Euro 1.648.371,47 quali risorse disponibili – alla data del 31 marzo 2017 -residue degli stanziamenti derivanti dalla gestione di ARIFL dell'Avviso approvato con DDUO 4766 del 5.6.2014, al netto della conclusione degli adempimenti da esso derivanti di cui: a) €208.400,51 residuati dai Contratti di Solidarietà di tipologia "A"; b) €1.439.970,96 residuati dai Contratti di Solidarietà di tipologia "B". Altre risorse potranno essere integrate da successivi finanziamenti da parte di Regione Lombardia, come previsto dalla L.R. 21/2013 e ss.mm.ii. Ai sensi del co. 2 dell’art. 6 della l.r. 21/2013 le risorse disponibili sono così ripartite: il 60% ai contratti di solidarietà il 40% agli accordi di solidarietà